Statuto

Articolo 1
Viene costituita un’Associazione denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE “OISTROS”- CENTRO DI RICERCA ANIMAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO. Questa ha la sua sede legale in Via A. Perotti 24.

Articolo 2
L’associazione culturale Oistros è apolitica e si propone di promuovere, tutelare e valorizzare lo spettacolo teatrale, cinematografico e televisivo, anche in rapporto ad altre forme d’arte come danza, musica, letteratura, arti figurative, fotografia, ed ai supporti audiovisivi e multimediali.
L’Associazione culturale Oistros si propone come scopo la ricerca e la sperimentazione, la divulgazione dei linguaggi artistico culturali.
Animazione teatrale, produzione di spettacoli teatrali ed audiovisivi, organizzazione di rassegne cinematografiche, mostre, festival, concerti, conferenze, laboratori, corsi, la catalogazione, la documentazione, il recupero dei beni artistici, monumentali, archivistici, intervanti didattici, eventi multimediali, scambio di esperienze con altri gruppi ed associazioni aventi gli stessi fini o fini analoghi, figure professionali, esperti e cultori della materia, scuole, università, enti pubblici e privati, musei, biblioteche, associazioni politiche di categoria, testate giornalistiche, emittenti radiofoniche e televisive, case di produzione cinematografiche, circoli ricreativi e culturali.
Di primaria importanza è l’attività artistica svolta con persone portatrici di handicap fisico e psichico e comunque all’interno e in collaborazione con le aree del disagio (istituti carcerari e di prima accoglienza, ospedali, ASL, ecc.) al fine di promuovere una cultura dell’integrazione partecipata.

Articolo3
Il numero dei soci è illimitato. La partecipazione all’attività associativa ha durata annuale e in ogni caso dovrà essere rinnovata, allo scadere dei termini, ad esclusivo interesse del socio.
Possono essere soci tanto le persone fisiche, che le persone giuridiche, che Enti pubblici e privati.
Il nuovo socio, all’atto dell’ammissione, procede al versamento di una quota associativa annuale e si impegna ad osservare lo Statuto, il regolamento interno e tutte le delibere legittimamente adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
I soci si distinguono in ordinari, sostenitori e onorari:
-sono soci ordinari coloro i quali versano all’atto dell’ammissione la quota associativa annuale ed hanno diritto di voto nell’Assemblea dell’Associazione.
-sono soci sostenitori, le persone e gli Enti che contribuiscono al perseguimento degli scopi statutari; essi non possono esercitare diritto di voto nell’Assemblea.
-sono soci onorari le persone fisiche di particolare prestigio che in virtù della figura istituzionale, o di particolari requisiti, contribuiscono alla promozione e allo sviluppo dell’Associazione e non hanno diritto di voto.
La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione.
Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che non osserva le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e che in qualche modo danneggi materialmente o moralmente l’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, si riserva la facoltà di ammettere o escludere un socio a propria discrezione.
I soci esclusi non possono in alcun modo richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I soci hanno diritto a partecipare alle Assemblee; a richiedere la convocazione di assemblee straordinarie rispettando le regole del presente Statuto e ad esercitare il diritto di voto.

Articolo 4
Le entrate e il patrimonio dell’Associazione sono costituiti:
– dalle quote associative,
– dai beni mobili ed immobili, eventualmente acquisiti a qualsiasi titolo,
– da eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione,
– da contributi derivanti da convenzioni o dalla realizzazioni di programmi concordati con altre istituzioni pubbliche o private,
– da contributi erogati da Enti pubblici e privati, sottoscrizioni ed elargizioni di soci e simpatizzanti finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali.